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Anche i comportamenti posti in essere dal lavoratore dopo la cessazione del rapporto per licenziamento e prima della sua riammissione in servizio possono assumere rilevanza disciplinare

pubblicato il 06/06/2009

"In tema di procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente di datore di lavoro privato, la regola desumibile dalla Legge n. 300 del 1970, articolo 7 secondo cui l'addebito deve essere contestato immediatamente, va intesa in un'accezione relativa, ossia tenendo conto delle ragioni oggettive che possono ritardare la percezione o il definitivo accertamento e valutazione dei fatti contestati (da effettuarsi in modo ponderato e responsabile anche nell'interesse del lavoratore a non vedersi colpito da incolpazioni avventate), soprattutto quando il comportamento del lavoratore consista in una serie di fatti che, convergendo a comporre un'unica condotta, esigono una valutazione unitaria, sicche' l'intimazione del licenziamento puo' seguire l'ultimo di questi fatti, anche ad una certa distanza temporale da quelli precedenti. Ne consegue che anche i comportamenti posti in essere dal lavoratore dopo la cessazione del rapporto per licenziamento e prima della sua riammissione in servizio possono assumere rilevanza disciplinare. (Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 28 aprile 2009, n. 9925)